Il commercio di armi e i volontari stranieri nei conflitti in atto… cosa dice il Diritto Internazionale e l’Italia..

Dalle sale di Palazzo Venezia ai complessi scenari di Gaza e dell’Ucraina: il Generale Giuseppe Morabito, membro del Direttorio della NATO Defence College , firma su Fiamma Cremisi un’analisi dettagliata sul rapporto tra sovranità, commercio di armamenti e Diritto Internazionale Umanitario. L’articolo mette in luce l’eccellenza legislativa italiana e le sfide poste dall’esternalizzazione delle funzioni militari, offrendo ai lettori una chiave di lettura esperta sulla promozione della pace e della sicurezza internazionale.

Il 3 Ottobre 2025 a Roma nello splendido Palazzo Venezia e precisamente nella Sala del Refettorio, si è svolta la conferenza “La protezione internazionale delle persone vulnerabili nei conflitti armati”, un importante momento di confronto sul ruolo del Diritto Internazionale Umanitario (DIU) nella tutela dei più fragili: persone con disabilità, donne vittime di violenza e minori.

Inutile porre l’accento su quanto sia importante discutere di questi temi quando nel “Mare Nostrun” e precisamente a Gaza si è svolto un terribile conflitto tra lo Stato di Israele e il gruppo terroristico di Hamas che lo ha provocato con il sanguinoso attacco del 7 Ottobre 2023. Parimenti importante è la crisi generata dall’aggressione della Russia al territorio ucraino, atteso che Trieste è più vicina alla citta ucraina di Odessa che alla Sicilia.

Quest’articolo si basa sia sui contenuti del confronto del 3 Ottobre sia dall’esame dai contenuti del “Rapporto volontario sull’attuazione del diritto internazionale umanitario in Italia”.

Il Trattato ONU sul commercio delle armi adottato nel 2013, rispetto al quale l’Italia è stato il primo Stato UE a procedere alla ratifica è lo strumento internazionale che stabilisce i criteri per l’autorizzazione (e la proibizione) di trasferimenti di armi convenzionali. Oltre a regolamentare gli aspetti commerciali così da prevenirne/eliminarne il traffico illecito e contribuire alla sicurezza internazionale, il Trattato annovera tra i suoi obiettivi quello di “ridurre le sofferenze umane”. In particolare, in materia di esportazioni, gli Stati parte sono chiamati a valutare ‘in maniera obiettiva, non discriminatoria e prendendo in considerazione ogni elemento utile, se le armi convenzionali oggetto dei trasferimenti possono essere utilizzate per commettere o agevolare una grave violazione del DIU.

La legge italiana in vigore definisce i requisiti indispensabili per poter operare nel settore, le modalità e le fasi dei relativi procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. La normativa stabilisce il divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione di determinate categorie di armi (mine terrestri anti-persona, munizioni a grappolo armi biologiche, chimiche e nucleari).

È vietata l’autorizzazione a effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando questi contrastino con gli impegni internazionali dell’Italia e gli accordi in materia di non proliferazione. Ciò riguarda in particolare le diverse tipologie di autorizzazioni e licenze fornite (‘individuali’, ‘globali’, ‘generali’ etc.) previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso (dual use, ovvero i prodotti, inclusi i software e le tecnologie che possono avere un utilizzo sia civile sia militare). Lo stesso avviene per le autorizzazioni per il commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per eseguire la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione

I prodotti sono dettagliatamente elencati nel regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Si chiede agli Stati membri di rifiutare la licenza qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del DIU o a fini di ‘repressione interna’, ovvero atti comprendenti la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie. La “condotta” del Paese acquirente nei confronti della comunità internazionale è infine un ulteriore elemento da tenere in considerazione, segnatamente il suo adempimento agli obblighi internazionali, compresi quelli in materia di DIU, non-proliferazione, e disarmo. Da sottolineare che la decisione di trasferire o rifiutare di trasferire una qualsiasi tecnologia o attrezzatura militare resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro.

Nel corso degli ultimi due decenni, la tendenza a ‘esternalizzare’ alcune funzioni militari e di sicurezza tradizionalmente assegnate agli organi statali si è progressivamente consolidata. Nei

teatri di guerra odierni, società private militari e di sicurezza si trovano a svolgere numerosi incarichi, tra cui quelli relativi alla logistica e all’addestramento, alla sicurezza di personale e infrastrutture civili e militari, alla gestione di sistemi di armamento complessi, fino alla detenzione e agli interrogatori. Tali dinamiche, che sarebbero state evidenziate come possibili nel conflitto russo-ucraino, innescano una serie di questioni particolarmente delicate sul piano dell’applicazione del DIU.

Come stabilito dal “Documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici internazionali e sulle buone prassi per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle società private militari e di sicurezza in situazioni di conflitto armato”, redatto e diffuso nel 2006 da parte del governo svizzero e del CICR (Comitato Internazionale Croce Rossa), il criterio generale è il divieto per gli Stati di aggirare il rispetto del DIU per il tramite di organizzazioni private. Al contrario, il Documento di Montreux, cui l’Italia ha aderito nel 15 giugno 2009 , richiama le autorità delle parti in conflitto ad assicurarne l’osservanza, punendo i responsabili di eventuali violazioni e, allo stesso tempo, garantendo la necessaria protezione al personale di queste organizzazioni, così come previsto dal DIU.

In qualità di parte del 1° Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977), l’Italia disconosce l’attribuzione dello status di combattente o di prigioniero di guerra ai ‘mercenari’. Allo stesso tempo, l’Italia è parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Reclutamento, l’Uso, il Finanziamento e l’Addestramento dei Mercenari

Questa normativa rileva solo in parte, alla luce della non automatica né totale sovrapponibilità della figura del mercenario con quella del personale e delle attività svolte da parte di società di sicurezza private (c.d. “contractors”), rispetto al quale la legislazione italiana non prevede una regolamentazione specifica.

Certamente va ricordato che ci sono stati “contractors” italiani reclutati per operare in territorio iracheno e tuttora nel già citato conflitto in territorio ucraino operano e perdono la vita “contractors” provenienti da tutto il mondo.

Concludendo sui due problemi esaminati è chiaro che le armi e la loro “acquisizione” dai paesi in conflitto sfugge a molti degli accordi che dovrebbero regolare tale commercio.

È chiaro che chi ha bisogno di un determinato armamento non si ferma davanti al rifiuto di fornirlo da parte di un paese specifico costruttore. Al rifiuto motivato dal DIU si palesa immediatamente la ricerca di quanto “necessario” in un altro stato che è felice di acquisire il “buon affare” e arricchire la propria linea di produzione alternativa anche sfruttando il “mercato nero”. Chi ha necessità per alimentare le proprie truppe non guarda mai tanto per il sottile.

Ad esempio, l’Ucraina avrebbe preso a produrre droni da combattimento in proprio, invece acquistarli in Turchia o altrove, mentre è apparso evidente che la Russia ha acquisito tali armamenti dall’Iran, paese che del DIU e suoi regolamenti fa carta straccia.

Pare al contempo illogica e priva di consistenza la richiesta di interrompere una fornitura per contrastare un’operazione in atto. Tutti gli esperti del settore “Difesa” sanno che forze armate organizzate prima di iniziare una specifica operazione sono certe di avere già la Logistica (personale, armi, mezzi, carburanti, …ecc) necessaria per portare avanti quanto pianificato nella ipotesi di “maggior consumo” senza bisogno di acquisizioni in corso d’opera che metterebbero a chi combatte di non concludere quanto pianificato.

Quanto precede vale anche per i “contractors” che, qualora necessari, vengono ingaggiati per tempo, solitamente perché’ addestrati/esperti nell’uso di armamenti ad alta tecnologia oppure a svolgere operazioni speciali per cui manca addestramento specifico.

In uno scenario internazionale complesso e costellato di conflitti e di crisi umanitarie è necessario sottolineare l’impegno dell’Italia e del suo governo per la promozione e il rispetto delle regole diritto internazionale umanitario. Le armi convenzionali e la loro produzione e vendita continueranno ad esistere, cosi come i contractors, ma rispettare le regole rimane un impegno da assolvere e alimentare.

didascalia: Giuseppe Morabito membro del Direttorio della NATO Defence College

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